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Statuto Stampa E-mail

ASSOCIAZIONE RADICALE “RIENTRODOLCE”

STATUTO

Art. 1. L'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione Radicale "RIENTRODOLCE" è un'organizzazione tematica e telematica di carattere politico e culturale aderente a Radicali Italiani. Gli organi dell'Associazione sono: il Congresso degli Iscritti, la Direzione, il Comitato Scientifico, il Presidente Onorario, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Coordinatori dei gruppi tematici e territoriali, il Gestore Informatico e l'Assemblea Telematica. L'Associazione è stata fondata il 20 febbraio 2005 e ha sede in Roma, Via di Torre Argentina 76.

Art. 2. SCOPO SOCIALE.

L’Associazione individua nell’attuale crescita incontrollata della popolazione mondiale la causa prima della crisi umanitaria, ecologica, energetica e alimentare attraversata dal pianeta e si propone di sensibilizzare la società e di esercitare pressione sui responsabili delle scelte politiche, ambientali e culturali mondiali, nazionali e locali affinché, senza trascurare ogni altro intervento sull’ambiente e senza cedere ad illusori e antiscientifici ottimismi, vengano adottate misure dirette ad una consistente riduzione della popolazione totale del pianeta secondo una modalità “dolce”, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali.

Art. 3. GLI ISCRITTI.

Può iscriversi all'Associazione chiunque, senza distinzione di età e di nazionalità.
L'iscrizione è annuale ed è compatibile con qualsiasi appartenenza politica, sociale e confessionale.

L'iscrizione avviene tramite il versamento della quota annuale di iscrizione e decade automaticamente, se non rinnovata, dopo ogni congresso ordinario successivo al primo.
Tutti i soci sono iscritti di diritto alla mailing list dell'associazione, della quale accettano le regole, come stabilite dal Gestore Informatico.
Per la prima iscrizione si richiede che vengano comunicati per posta elettronica al Gestore Informatico i dati anagrafici e i recapiti telefonici e telematici, e che egli ne abbia verificata l'autenticità. Tale richiesta implica l'autorizzazione alla conservazione in forma cartacea ed elettronica dei dati comunicati e alla trasmissione degli stessi ad altri soggetti di area radicale, ai sensi della legge 675/1996. L'elenco degli iscritti è pubblico e  nome, città di residenza, categoria sociale e soprannome telematico degli iscritti sono pubblicati sui documenti sociali e sono accessibili a tutti via internet. Gli iscritti si distinguono in due categorie:

a) soci ordinari:

sono tali gli iscritti che versano la quota annuale di iscrizione e che, alla prima iscrizione, abbiano dichiarato di accettare il presente statuto. L'iscrizione decade automaticamente dopo il primo congresso ordinario successivo.

b) soci radicali:

sono tali i soci ordinari iscritti a Radicali Italiani, durante la permanenza di tale condizione e fino a tre mesi dopo la sua decadenza.

Art. 4. Il CONGRESSO ORDINARIO DEGLI ISCRITTI.

Il Congresso degli Iscritti è annuale e viene convocato dal Presidente entro tre mesi prima o tre mesi dopo la scadenza del mandato del Segretario. Il congresso può essere tenuto in forma telematica sui mezzi informatici dell'Associazione, dei quali il Presidente assume la direzione e il controllo per tutta la durata del congresso. In tal caso è richiesta una esplicita registrazione al Congresso dei soci, attraverso comunicazione pubblica. Se il Presidente è impedito od omette la convocazione entro il termine stabilito, questa può essere fatta, nell'ordine, dal Segretario, dal Tesoriere, da un quinto dei membri della Direzione o da un quinto dei soci ordinari con anzianità di sei mesi di iscrizione e dei soci radicali con qualsiasi anzianità. La convocazione avviene attraverso comunicazione all'Assemblea Telematica almeno un mese prima della data fissata e con la contestuale proposta di un regolamento congressuale. L'Assemblea Telematica approva preliminarmente il regolamento del Congresso e può decidere, su proposta del convocatore, eventuali deroghe a tutti i termini di preavviso e variazioni del luogo e della forma di svolgimento del congresso. Il Congresso elegge gli organi dirigenti a maggioranza semplice dei presenti, stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico-culturale dell'Associazione, può modificare il presente Statuto con una maggioranza di almeno i 2/3 dei partecipanti all'Assemblea e con la maggioranza assoluta di tutti i soci radicali iscritti  all'Associazione.
Nel caso che due o più candidati alla stessa carica ricevano un uguale numero di voti si considererà eletto il più giovane di essi. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Congresso e ne dirige i lavori. In assenza degli organi dirigenti eletti dal precedente congresso, il convocatore assume la presidenza provvisoria del Congresso, che procede immediatamente alla elezione del proprio presidente. Al Congresso partecipano con diritto di voto e di presentazione di documenti congressuali i soci ordinari con anzianità di iscrizione di almeno sei mesi e i soci radicali. Per la presentazione di documenti congressuali si richiede che il primo firmatario sia un socio radicale.

Art. 5. Il CONGRESSO STRAORDINARIO.

Il Congresso Straordinario è convocato dal Presidente, quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno sei mesi all’Associazione o la Direzione a maggioranza assoluta dei suoi membri e si svolge con modalità e poteri analoghi a quelli del Congresso Ordinario.

Art. 6.
LA DIREZIONE.

La Direzione
collabora col Segretario e con il Tesoriere nella conduzione dell'Associazione.
E' composta dal Presidente, dal Tesoriere, dal Presidente del Comitato Scientifico, dai rappresentati dell'Associazione presso gli organi dirigenti di altre associazioni, dal Gestore Informatico, dai Coordinatori dei gruppi tematici o territoriali, e dai soci radicali membri del Comitato Nazionale o della Direzione di Radicali Italiani. In caso di  impedimento del Segretario o del Tesoriere, la Direzione
nomina, tra i soci Radicali, dei supplenti, che rimangono in carica fino alla convocazione del Congresso Ordinario o Straordinario successivo. Il Presidente Onorario è membro della Direzione, ha facoltà di voto e partecipa a pieno titolo a tutti i lavori.

Art. 7. Il PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE.

Convoca e presiede la Direzione, il Congresso Ordinario e il Congresso Straordinario. E’ garante dell’osservanza del presente statuto e ne dà l’interpretazione autentica. Le funzioni del Presidente, in caso di impedimento o di omissione, possono essere esercitate da altro membro della Direzione scelto con voto a maggioranza semplice dei suoi componenti. In ogni votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in funzione.

Art. 8. Il SEGRETARIO.

Il Segretario è il responsabile politico e culturale dell’Associazione, della quale ha la rappresentanza legale sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, con il potere di promuovere, d’intesa con il Tesoriere, qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi. Coordina le varie realtà territoriali, adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, e ne assicura il buon andamento. Al momento dell’elezione deve essere membro di Radicali Italiani.

Art. 9. Il TESORIERE.

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell’associazione e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali. Presenta al Congresso i bilanci e, nella Direzione, svolge le consuete relazioni sull’andamento politico-finanziario dell’associazione. Al momento dell’elezione deve essere membro di Radicali Italiani.

ART 10. IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico ha il compito di dare consulenza scientifica agli altri organi dell'Associazione e di condurre autonomamente le attività a contenuto culturale e scientifico che possono essergli richieste dal Segretario. Tutti i membri effettivi del Comitato Scientifico devono essere  iscritti all'associazione, ma il Presidente può chiamare a collaborare anche personalità non iscritte. Il presidente del Comitato Scientifico è eletto dal Congresso o dall'Assemblea Telematica e dura in carica fino alla nomina del successore. I Comitato Scientifico coopta i propri membri effettivi su proposta del suo Presidente, scegliendoli tra gli altri soci dell'Associazione.

ART. 11. RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE

I rappresentanti dell'Associazione presso gli organi dirigenti di altre associazioni radicali svolgono un'azione coordinata di supporto e di diffusione dei temi associativi all'interno dell'area di loro competenza e anche all'esterno di essa, secondo le direttive ricevute dal Segretario dell'Associazione. Raccolgono inoltre istanze e opinioni dall’ambiente esterno, facendosene interpreti presso la direzione. I rappresentanti dell'Associazione presso gli organi dirigenti di altre associazioni radicali vengono eletti dal Congresso o dall'Assemblea Telematica, sono membri della direzione e durano in carica fino al successivo congresso o fino alla nomina di un nuovo rappresentante presso gli organi dirigenti della stessa associazione radicale.

Art. 12. I COORDINATORI DEI GRUPPI TEMATICI O TERRITORIALI.

Gli Iscritti possono organizzarsi in Gruppi tematici o territoriali ed eleggono un Coordinatore, che automaticamente diviene anche membro della Direzione. La nomina deve essere ratificata dal Presidente dell’Associazione, che ne attesta la regolarità e la ragionevolezza, anche numerica, e avviene attraverso un sondaggio, riservato ai membri del gruppo, lanciato dal Gestore Informatico, secondo le modalità che verranno stabilite dal Segretario d’intesa con il Tesoriere.

Art. 13. Il GESTORE INFORMATICO

E' nominato dal Segretario d'intesa col Tesoriere e la sua carica decade con la decadenza del Segretario e del Tesoriere. E' Presidente dell'Assemblea Telematica e ne dirige i lavori. E' responsabile dell'aggiornamento continuo dell'elenco dei soci e di una raccolta dei dati anagrafici di quanti altri abbiano richiesto di restare in contatto con l'Associazione, autorizzando la conservazione dei propri dati personali. Cura la pubblicità, limitata all'interno dell'associazione, degli elenchi dei soci ordinari e radicali. E' responsabile della privacy ai sensi della legge 675/1996. E' obbligato a fornire al Segretario e al Tesoriere le password di massimo livello necessarie per la gestione degli strumenti telematici e non può cambiarle senza la loro autorizzazione. Il Segretario e il Tesoriere non possono gestire gli strumenti telematici fino a che il loro gestore è in carica e non è impedito, tranne per quanto attiene al lancio di sondaggi. Gestisce tecnicamente gli strumenti telematici, e può essere rimosso solo dall'Assemblea Telematica, attraverso un sondaggio della durata di almeno un mese, che lo metta in minoranza semplice rispetto ai soci ordinari e radicali partecipanti al sondaggio. Non può impedire i sondaggi richiesti dal Presidente Onorario, dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere o dalla maggioranza delle Direzione e deve pubblicarne i risultati appena verificati e disponibili. Può lanciare sondaggi di propria iniziativa, anche sulla base delle richieste che possano pervenirgli da parte dei soci. Per sondaggio si intende la raccolta dell'espressione di volontà dei soci sulle alternative proposte, in qualunque forma essa possa essere autenticamente raccolta dal Presidente dell'Assemblea Telematica.

Art. 14. IL PRESIDENTE ONORARIO.

Viene nominato e può essere rimosso dal Presidente, su proposta di una maggioranza di due terzi della Direzione e su voto favorevole dell’Assemblea Telematica che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei soci ordinari con anzianità di iscrizione superiore e sei mesi partecipanti al voto e della maggioranza assoluta dei soci radicali iscritti.

Art. 15. L’ASSEMBLEA TELEMATICA.

L’Assemblea Telematica è composta dai soci ordinari ed è organo permanente di discussione dei temi associativi, tranne durante i lavori congressuali tenuti in forma telematica, durante i quali la sua attività è sospesa. Si concretizza attraverso un mezzo telematico che lo consenta, come la mailing list o altri simili strumenti. Vota, tramite sondaggi lanciati dal suo Presidente, il regolamento del Congresso, a maggioranza semplice dei soci ordinari. I sondaggi non relativi alle nomine degli organi dell’Associazione hanno valore consultivo per gli stessi. Tutte le comunicazioni ufficiali saranno valide se inserite sugli Strumenti Telematici.

Art. 16. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE.

L’Associazione può essere sciolta dal Congresso Straordinario. Qualora il numero di soci radicali scenda al di sotto di cinque per un periodo superiore a tre mesi, le cariche sociali decadono, pur continuando a poter svolgere l’ordinaria amministrazione. Esse dovranno essere rielette dall’Assemblea Telematica, quando il numero minimo di soci radicali sia ripristinato. Il Presidente, dopo un tempo ragionevole, verificato il permanere dello stato di insufficienza del numero di soci radicali e ritenuto che la situazione lo richieda, convoca il Congresso Straordinario e, sulla base della decisione dei soci e con le stesse maggioranze previste per la modifica dello statuto, pronuncia lo scioglimento dell’associazione e dichiara la destinazione dei beni sociali sussistenti.


 

 

 

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